Studio Vaudo / Studio Vaudo Tue, 13 Apr 2021 08:43:57 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 Informativa 8/2021 – Emergenza epidemiologica da Coronavirus: DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”) – Principali novità /informativa-8-2021-emergenza-epidemiologica-da-coronavirus-dl-22-3-2021-n-41-c-d-decreto-sostegni-principali-novita/ Tue, 13 Apr 2021 08:43:54 +0000 /?p=2348 Con il DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”), pubblicato sulla G.U. 22.3.2021 n. 70, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Il DL 41/2021 è entrato in vigore il 23.3.2021, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per nu­merose disposizioni sono previste […]

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Con il DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”), pubblicato sulla G.U. 22.3.2021 n. 70, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il DL 41/2021 è entrato in vigore il 23.3.2021, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per nu­merose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 41/2021.

Il DL 41/2021 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

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Informativa 7/2021 – D.L. 31.12.2020 n. 183 (c.d. “milleproroghe”), conv. L. 26.2.2021 n. 21: Principali novità /informativa-7-2021-d-l-31-12-2020-n-183-c-d-milleproroghe-conv-l-26-2-2021-n-21-principali-novita/ Tue, 13 Apr 2021 08:36:00 +0000 /?p=2342 La presente Circolare analizza le principali novità del DL 31.12.2020 n. 183 (c.d. “milleproroghe”), co­me modificato in sede di conversione nella L. 26.2.2021 n. 21 (pubblicata sulla G.U. 1.3.2021 n. 51).

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La presente Circolare analizza le principali novità del DL 31.12.2020 n. 183 (c.d. “milleproroghe”), co­me modificato in sede di conversione nella L. 26.2.2021 n. 21 (pubblicata sulla G.U. 1.3.2021 n. 51).

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Informativa 6/2021 – Riforma del Terzo settore: adeguamento degli statuti al codice del Terzo settore /informativa-6-2021-riforma-del-terzo-settore-adeguamento-degli-statuti-al-codice-del-terzo-settore/ Tue, 13 Apr 2021 08:27:43 +0000 /?p=2332 Il DLgs. 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo settore) ha istituito, nell’ambito del settore non profit, il c.d. “Terzo settore”. Il codice individua i soggetti e le condizioni necessarie per rientrare in questa nuova categoria, de­linean­do in modo specifico i vincoli “civilistici” che detti enti devono rispettare, nonché la disciplina fiscale relativa. L’adesione al Terzo […]

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Il DLgs. 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo settore) ha istituito, nell’ambito del settore non profit, il c.d. “Terzo settore”.

Il codice individua i soggetti e le condizioni necessarie per rientrare in questa nuova categoria, de­linean­do in modo specifico i vincoli “civilistici” che detti enti devono rispettare, nonché la disciplina fiscale relativa.

L’adesione al Terzo settore è, in linea di principio, facoltativa per gli enti individuati. L’accesso pre­suppone:

  • da un lato, il rispetto delle disposizioni di natura “civilistica” contenute nel DLgs. 117/2017 (es. contenuto dell’atto costitutivo, regole su amministrazione, controllo e revisione);
  • dall’altro, l’iscrizione nell’istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

A quest’ultimo riguardo, si segnala che, a seguito dell’emanazione del DM 15.9.2020 n. 106, il RUNTS dovrebbe diventare operativo nel mese di aprile 2021, a seguito di apposito provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Con l’operatività effettiva del Registro, saranno attivate le procedure di iscrizione degli enti.

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Informativa 5/2021 – Oggetto: regime forfetario per autonomi – fruibilità dell’agevolazione contributiva /informativa-5-2021-oggetto-regime-forfetario-per-autonomi-fruibilita-dellagevolazione-contributiva/ Thu, 18 Feb 2021 14:50:52 +0000 /?p=2325 1 Regime forfetario per gli autonomi L’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) disciplina il regi­me fiscale age­volato per gli autonomi (c.d. “forfetario”), destinato agli esercenti at­tività d’impresa, di arte o pro­­­fes­sione in forma individuale. 2 Agevolazione contributiva L’agevolazione contributiva contemplata dalla L. 190/2014 può essere utilizzata solo al […]

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1 Regime forfetario per gli autonomi

L’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) disciplina il regi­me fiscale age­volato per gli autonomi (c.d. “forfetario”), destinato agli esercenti at­tività d’impresa, di arte o pro­­­fes­sione in forma individuale.

2 Agevolazione contributiva

L’agevolazione contributiva contemplata dalla L. 190/2014 può essere utilizzata solo al ricorrere di determinate condizioni. In particolare, il suo utilizzo è limitato:

  • ai soli imprenditori individuali (con esclusione quindi dei lavoratori autonomi iscritti, a fini pre­vi­­den­ziali, alla Gestione separata INPS ex 335/95, oppure alle Casse professionali private);
  • che, possedendo tutte le caratteristiche necessarie, applichino il regime forfetario a fi­ni reddituali.

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Informativa n. 4/2021 – Oggetto: emergenza epidemiologica da Coronavirus – DL 30.1.2021 n. 7 (c.d. decreto “Riscossione-bis”) – Sospensione delle cartelle di pagamento /informativa-n-4-2021-oggetto-emergenza-epidemiologica-da-coronavirus-dl-30-1-2021-n-7-c-d-decreto-riscossione-bis-sospensione-delle-cartelle-di-pagamento/ Fri, 12 Feb 2021 08:53:28 +0000 /?p=2318 Con il DL 30.1.2021 n. 7 (c.d. decreto “Riscossione-bis”), entrato in vigore il 31.1.2021, sono state emanate alcune misure in materia di riscossione esattoriale, che riguardano principalmente la so­spensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali nonché la proroga dei termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi. In sostanza, vengono prorogati di un […]

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Con il DL 30.1.2021 n. 7 (c.d. decreto “Riscossione-bis”), entrato in vigore il 31.1.2021, sono state emanate alcune misure in materia di riscossione esattoriale, che riguardano principalmente la so­spensione dei termini di pagamento delle cartelle esattoriali nonché la proroga dei termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi.

In sostanza, vengono prorogati di un ulteriore mese i termini di pagamento e le sospensioni già prorogati dal precedente DL 15.1.2021 n. 3 (c.d. decreto “Riscossione”).

Le modifiche introdotte non riguardano i termini processuali, pertanto il termine per il ricorso contro la cartella di pagamento o altro atto impositivo eventualmente notificato continua ad essere di 60 giorni dalla data di notifica dell’atto.

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Credito di imposta art. 125 D.L. 34/2020 /bonus-sanificazione-e-dpi/ Tue, 09 Feb 2021 16:46:23 +0000 /?p=2312 Si ricorda che il credito d’imposta riguardante le spese sostenute dalle imprese ed esercenti arti e professioni per l’adeguamento dei luoghi di lavoro aperti al pubblico alle prescrizioni sanitarie previste contro la diffusione del Covid-19 è utilizzabile in compensazione entro la data del 30.6.2021. Oltre tale data l’eventuale credito inutilizzato e non ceduto andrà perso. […]

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Si ricorda che il credito d’imposta riguardante le spese sostenute dalle imprese ed esercenti arti e professioni per l’adeguamento dei luoghi di lavoro aperti al pubblico alle prescrizioni sanitarie previste contro la diffusione del Covid-19 è utilizzabile in compensazione entro la data del 30.6.2021. Oltre tale data l’eventuale credito inutilizzato e non ceduto andrà perso. Il credito, da non confondere con quello relativo alle spese di sanificazione ed all’acquisto dei dispositivi di protezione individuali, è utilizzabile dietro presentazione di apposita istanza telematica da trasmettere entro il 31.5.2021.

Lo Studio rimane disponibile per eventuali chiarimenti.

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Informativa n. 3/2021 – Oggetto: nuova rivalutazione dei beni strumentali di impresa. /informativa-n-3-2021-oggetto-nuova-rivalutazione-dei-beni-strumentali-di-impresa/ Mon, 08 Feb 2021 11:50:59 +0000 /?p=2248 Beni rivalutabili L’articolo 110, comma 1 della legge n. 126/2020 dispone che possono essere oggetto di rivalutazione agevolata i beni di impresa e le partecipazioni immobilizzate di controllo e di collegamento risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso […]

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  • Beni rivalutabili
  • L’articolo 110, comma 1 della legge n. 126/2020 dispone che possono essere oggetto di rivalutazione agevolata i beni di impresa e le partecipazioni immobilizzate di controllo e di collegamento risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari).

    Detta operazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella Nota integrativa. Non è necessario, quindi, rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea come previsto dalle precedenti misure in tema di rivalutazione.

    La Legge di Bilancio 2021 ha aggiunto, nel richiamato articolo 110, un nuovo comma 8-bis per effetto del quale viene estesa la possibilità di rivalutare i beni di impresa stabilita dall’articolo 14 della legge n. 342 del 2000, prevedendone l’applicabilità anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

    Rimangono esclusi dalla possibilità di rivalutazione agevolata:

    • i beni merce;
    • le partecipazioni per le quali non sussiste il rapporto di controllo o di collegamento in maniera ininterrotta almeno dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;
    • le commesse;
    • i beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing;
    • beni strumentali acquistati durante l’esercizio 2020;
    • le partecipazioni acquistate durante l’esercizio 2020, iscritte tra le immobilizzazioni quali partecipazioni di controllo o di collegamento;
    • partecipazioni, anche di collegamento e di controllo, che sono iscritte nell’attivo circolante.

    Si può rilevare che la categoria degli immobili non risulta esclusa dalla rivalutazione, sempreché il bene immobile non costituisca bene merce (come nel caso di società di costruzione).

    1. Soggetti ammessi

    Come per i precedenti provvedimenti di questo tipo, la rivalutazione compete alle società di capitali e agli enti commerciali residenti che non adottano, per la redazione del bilancio, gli IAS/IFRS.

    Attraverso il richiamo della norma all’art. 15 della L. 342/2000, possono applicare questa disciplina anche le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

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    Imponibilità Iva al 5% per i prodotti la cui finalità sia quella di contrastare la diffusione del virus Covid-19 /imponibilita-iva-al-5-per-i-prodotti-la-cui-finalita-sia-quella-di-contrastare-la-diffusione-del-virus-covid-19/ Wed, 20 Jan 2021 16:02:17 +0000 /?p=2308 Tutte le cessioni dei beni per i quali, per effetto dell’art. 124 del D.L. 34/2020 (decreto rilancio), era stata disposta l’esenzione Iva, a partire dalla data dell’1.1.2021 sono imponibili Iva nella misura del 5% (cfr. n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis allegata al D.P.R. 633/72). Tra i beni rientrano: mascherine chirurgiche, FfP2 e Ffp3, […]

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    Tutte le cessioni dei beni per i quali, per effetto dell’art. 124 del D.L. 34/2020 (decreto rilancio), era stata disposta l’esenzione Iva, a partire dalla data dell’1.1.2021 sono imponibili Iva nella misura del 5% (cfr. n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis allegata al D.P.R. 633/72).

    Tra i beni rientrano: mascherine chirurgiche, FfP2 e Ffp3, articoli di abbigliamento per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici, termometri, detergenti disinfettanti per mani, eccetera.

    Agenzia entrate ha precisato che l’esenzione (prima) e l’imponibilità al 5% (ora) è applicabile anche quando l’impiego dei beni sopra indicati avviene in settori diversi da quello sanitario (industria, distribuzione, eccetera), purché la finalità sia quella di contrastare la diffusione del virus Covid-19, con protezione di lavoratori ed utenti (cfr. circ. 26/E del 15.10.2020 A.E.).

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    Detrazione Iva fatture anno 2018 ricevute nell’anno 2021 /detrazione-iva-fatture-anno-2018-ricevute-nellanno-2021/ Wed, 20 Jan 2021 15:55:54 +0000 /?p=2304 Anche se, sulle prime, la norma di riferimento lascerebbe propendere per l’indetraibilità dell’Iva relativamente al caso in oggetto (l’art. 19 del D.P.R. 633/72 prevede infatti che il diritto alla detrazione dell’imposta sorge al momento in cui l’imposta è divenuta esigibile ed è esercitato al più tardi nella dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla […]

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    Anche se, sulle prime, la norma di riferimento lascerebbe propendere per l’indetraibilità dell’Iva relativamente al caso in oggetto (l’art. 19 del D.P.R. 633/72 prevede infatti che il diritto alla detrazione dell’imposta sorge al momento in cui l’imposta è divenuta esigibile ed è esercitato al più tardi nella dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto) è pur vero che l’art. 25 del D.P.R. 633/72 prevede che la registrazione della fattura debba avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Le due disposizioni, per certi versi, sembrano contrastare.

    Coordinando le due norme ne deriva che per poter detrarre l’Iva devono sussistere due condizioni: esigibilità dell’imposta (l’imposta è esigibile al momento di effettuazione dell’operazione) e possesso della fattura (con conseguente registrazione della stessa). E’ stato inoltre chiarito che la detrazione può essere esercitata nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso della fattura, la registra, facendo confluire la relativa Iva nel mese o trimestre di registrazione.

    Ciò posto, seppure con le dovute cautele (il caso non è trattato in modo specifico da A.E. e un interpello sarebbe utile) propenderei per la possibilità di detrarre l’Iva sulle fatture datate 2018 ricevute dal cessionario nel 2021 con detrazione dell’Iva nel mese o trimestre di registrazione.

    Per dimostrare l’avvenuta ricezione delle fatture si potrebbe utilizzare il canale PEC, che può fornire una data di ricezione certa.

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    Informativa n. 2/2021 – Oggetto: nuovo credito d’imposta sull’acquisto di beni strumentali nuovi /informativa-n-2-2021-oggetto-nuovo-credito-dimposta-sullacquisto-di-beni-strumentali-nuovi/ Tue, 19 Jan 2021 09:03:17 +0000 /?p=2230 Per gli investimenti aventi ad oggetto beni materiali e immateriali strumentali nuovi, diversi da quelli rientranti nel piano industria 4 (cosiddetti beni “ordinari”), effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il termine lungo del 30.6.2022, il credito d’imposta è pari al 10% del costo (per gli acquisti in leasing si assume il costo sostenuto dal […]

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    Per gli investimenti aventi ad oggetto beni materiali e immateriali strumentali nuovi, diversi da quelli rientranti nel piano industria 4 (cosiddetti beni “ordinari”), effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il termine lungo del 30.6.2022, il credito d’imposta è pari al 10% del costo (per gli acquisti in leasing si assume il costo sostenuto dal locatore), assunto nel limite di 2 milioni di euro per i beni materiali e di un milione di euro per i beni immateriali. La misura del credito è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di “lavoro agile”. Il credito d’imposta si riduce al 6% per gli investimenti effettuati dall’1.1.2022 al 31.12.2022 ovvero entro il 30.6.2023 (termine lungo).

    Per gli investimenti aventi ad oggetto beni materiali rientranti nel piano industria 4 (allegato A alla L. 232/2016) effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 ovvero entro il termine lungo del 30.6.2022, la misura del credito d’imposta è del:

    • 50% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
    • 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

    Nel periodo che va dall’1.1.2022 al 31.12.2022 ovvero al 30.6.2023 (termine lungo) la misura del credito è pari a:

    • 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
    • 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

    Per i beni immateriali rientranti nel piano industria 4 (allegato B alla L. 232/2016) il credito d’imposta spetta nella misura del 20% del costo dell’investimento per tutto il periodo agevolato. L’investimento massimo agevolabile è pari a un milione di euro.

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