imu---tasi (1)

Domanda

Riguardo alla nuova scadenza del 30 giugno, e non più del 16 giugno, prevista dal 2017 per il versamento del saldo e primo acconto delle imposte e contributi, vorrei sapere se la novità riguarda anche i tributi locali IMU e TASI.

Risposta

Per effetto delle novità contenute nell’art. 7-quater (comma 19) del D.L. 193/2016 (come convertito in Legge n. 225/2016), da quest’anno, cambiano i termini di versamento del saldo e I° acconto delle imposte (IRPEF e relative addizionali, cedolare secca, IRES, IVA, IRAP, imposte sostitutive, IVIE, IVAFE) e dei contributi previdenziali (gestione artigiani e commercianti e gestione separata). In particolare la scadenza, passa dal 16/06 al 30/06. Resta sempre ferma la possibilità di eseguire il versamento entro i successivi 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%.

Nulla cambia, invece, in merito alla scadenza del II° unico acconto, che continua a restare al 30 di Novembre. Dunque, quest’anno:

  • saldo 2016 e I° acconto 2017 si versano entro il 30/06/2017 (o 31/07 con la maggiorazione dello 0,40%);
  • II° o unico acconto si versa sempre entro il 30/11/2017.

La nuova scadenza riguarda esclusivamente le predette imposte e contributi previdenziali, mentre non riguarda tributi locali come IMU e TASI, per i quali, dunque, i termini di versamento restano gli stessi dello scorso anno, ossia:

  • Acconto IMU e TASI 2017 (da versarsi entro il 16/06/2017);
  • Saldo IMU e TASI 2017 (da versarsi entro il 16/12/2017).

(Fonte: Rivista FiscalFocus)

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