Domanda
E’ previsto il credito d’imposta di cui all’art. 125 del D.L. 34/2020 per le spese sostenute per il mantenimento di una guardia giurata posizionata all’ingresso del locale, la cui attività è finalizzata ad evitare il contagio da virus COVID-19?
Risposta
L’articolo 125 del D.L. 34/2020 (decreto rilancio) prevede un credito d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (ivi compresi prodotti detergenti e disinfettanti).
Escludendo i dispositivi di protezione individuale e i prodotti detergenti e disinfettanti, rimane da capire se la spesa della guardia giurata per le attività indicate possa rientrare nella locuzione di “spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati”. Agenzia delle Entrate sul punto (cfr. circ. 20/E del 10.7.2020) ha precisato che le spese per sanificazione devono riguardare gli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa nonché gli strumenti utilizzati nell’attività. Detta attività può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori. In detta ipotesi la spesa agevolabile può essere determinata moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato in detta attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima.
Inoltre, le attività di sanificazione devono essere finalizzate a ridurre a quantità non significative la presenza del virus COVID-19. Tale condizione può ritenersi soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti. Sul punto occorrerebbe approfondire per individuare quali sono gli operatori professionisti abilitati a rilasciare detta dichiarazione.
La circolare non dice nulla sul caso in cui la spesa venga corrisposta a soggetti terzi, ma si ritiene che possa, in linea di principio, rientrare nell’agevolazione sulla base di idonea fattura di spesa che dovrà comunque evidenziare i valori congrui di mercato.
Per quanto riguarda il quesito posto, considerato quanto sopra indicato, sono del parere che le spese per la guardia, ammesso che faccia esclusivamente detta attività escludendosi l’attività di vigilanza, non possano comunque essere comprese nell’agevolazione in quanto, in parte dirette a sanificare le persone ed in parte dirette ad impedire che entrino nel locale persone a rischiosità di contagio ovvero a regolamentare il flusso dei clienti. Cioè, non siamo dentro il tenore letterale della norma.
In ogni caso, trattandosi di spese comunque finalizzate a evitare il contagio da virus COVID-19, nel dubbio, si potrebbe presentare specifico interpello all’Agenzia delle entrate.
Poiché l’interpello comporta un costo per l’azienda, prima di procedere si dovrebbe preliminarmente capire quale sarebbe il beneficio eventualmente spettante in relazione all’entità dei costi sostenuti per detto servizio.