Domanda

I beni necessari per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono esenti da Iva? Si può usufruire del credito d’imposta di cui all’art. 125 del D.L. 34/2020 per detti beni?

Risposta

L’art. 124 del D.L. 34/2020 ha previsto fino al 31.12.2020 (poi dall’1.1.2021 verrà applicata l’Iva del 5%) l’esenzione Iva per le cessioni di determinati beni necessari per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, tra i quali guanti in lattice, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, cuffie, eccetera. L’elemento discriminante per applicare l’esenzione Iva è la finalità dell’acquisto che deve essere “sanitaria”.  Sono pertanto agevolati i beni destinati alla predette finalità che possiedono caratteristiche tecniche idonee a garantire in primis la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus. Poiché successivamente all’entrata in vigore dell’art. 124 numerosi protocolli hanno reso obbligatorio l’uso di questo tipo di abbigliamento anche in settori diversi da quello sanitario, Agenzia entrate ha precisato che l’esenzione è applicabile anche quando l’impiego di detti beni avviene in settori diverso di quello sanitario (esempio industria, grande distribuzione, eccetera.) sempreché la finalità sia quella di contrastare il diffondersi del virus, con protezione di lavoratori ed utenti (cfr. circ. 26/E del 15.10.2020 A.E.).

Questi beni sono individuati nel rapporto ISS COVID-19, n. 2/2020 e devono presentare le caratteristiche di DPI o di dispositivo medico.

Pertanto, a mio giudizio, la dichiarazione per ottenere l’esenzione dovrebbe essere integrata indicando che i beni (tute protettive, guanti, occhiali protettivi, eccetera) possiedono le caratteristiche di DPI o di dispositivo medico di cui al rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020.

Per quanto riguarda invece il credito d’imposta per l’utilizzatore (art. 125 del D.L. 34/2020), Agenzia entrate precisa che i suddetti dispositivi devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. La documentazione attestante tale conformità deve essere conservata ed esibita in caso di controllo.

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