Detrazione Irpef spese universitarie non statali – Informativa 8-2018

Premessa
Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:
- Università statali;
- Università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.
Con la nuova disciplina si intende quindi fornire un riferimento “certo” relativamente all’ammontare detraibile delle spese sostenute per la frequenza di Università non statali. In relazione alle Università private, infatti, la detrazione spettava in misura non superiore a quella stabilita in relazione alle tasse e ai contributi degli istituti statali e, a tali fini, la C.M. 23.5.87 n. 11 aveva individuato i seguenti criteri:
- identità o affinità dei corsi di laurea tenuti presso l’Università libera con i corsi tenuti presso un’Università statale;
- equiparazione dei corsi così identificati, tenuti presso l’Università libera, con i corsi, identici od affini, tenuti presso l’Università statale ubicata nella stessa città ove ha sede l’Università libera, ovvero sita in una città della stessa Regione.
In caso di Università estere, occorreva fare riferimento a quella più vicina al domicilio fiscale del contribuente (C.M. 12.5.2000 n. 95/E, § 1.5.1).
I suddetti criteri erano applicabili anche in caso di Università telematiche (ris. Agenzia delle Entrate 24.1.2007 n. 6).
La ricerca di tale equiparazione tra Università statale e Università privata (o estera) poteva però rivelarsi difficoltosa, esponendo a contestazioni sull’effettivo ammontare delle spese detraibili.
Distinti saluti
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