Informativa 21/2016 – Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi Distributori automatici

Il DLgs. 5.8.2015 n. 127, pubblicato sulla G.U. 18.8.2015 n. 190 e in vigore dal 2.9.2015, ha introdotto la facoltà per:
- la generalità dei soggetti passivi IVA, di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle fatture emesse e ricevute, a decorrere dall’1.1.2017;
- i soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio o assimilate, di memorizzare elettronicamente i dati dei corrispettivi e di trasmetterli in via telematica all’Agenzia delle Entrate, a decorrere dall’1.1.2017.
L’applicazione di tali regimi è incentivata da una serie di agevolazioni in termini di riduzione degli adempimenti fiscali, connesse all’esercizio dell’opzione. Fra queste, si evidenzia la riduzione di un anno dei termini di accertamento, riservata ai contribuenti che, oltre ad aver optato per uno dei suddetti regimi, garantiscono la tracciabilità di tutti i pagamenti di ammontare superiore a 30,00 euro secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 4.8.2016 (pubblicato sulla G.U. 6.9.2016 n. 208), attuativo dell’art. 3 co. 1 lett. d) del DLgs. 127/2015.
Con decorrenza dall’1.1.2017, in aggiunta ai regimi facoltativi sopra descritti, è stata prevista anche l’introduzione di un regime obbligatorio di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi da parte dei soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni mediante distributori automatici.
Distinti saluti
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